LA
CAMERA DEI DEPUTATI
(AGGIORNATO
AL 28.01.2006: per l'attendibilità delle informazioni
contenute vedi sezione "Faq")
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
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D.P.R. 30-3-1957 n. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O
L. 21-12-2005 n. 270
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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CHI
ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO E COME
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Art. 1. D.P.R. 30-3-1957 (modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a
liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo
unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale,
con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza,
a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede
di Ufficio centrale nazionale.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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LE
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
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Art. 2. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che
è circoscrizione elettorale, è regolata dalle
norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.
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Art. 3. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni,
di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è
effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica
- con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal
Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al
decreto di convocazione dei comizi.
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Tabella A allegata al D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato
dalla L. 21-12-2005 n. 270)
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CIRCOSCRIZIONE |
SEDE
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Piemonte 1 (provincia
di Torino). . .
Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria,
Biella, Verbano-Cusio-Ossola). . . .
Lombardia 1 (provincia di Milano). . .
Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia). .
Lombardia 3 (province di Pavia,
Cremona, Mantova, Lodi). . . . . . .
Trentino-Alto Adige . . . . . . . . .
Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo) . . . . . . . . . .
Veneto 2 (province di Venezia,
Treviso, Belluno). . . . . . . . . .
Friuli-Venezia Giulia. . . . . . . . .
Liguria. . . . . . . . . . . . . . . .
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . .
Toscana. . . . . . . . . . . . . . . .
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche . . . . . . . . . . . . . . . .
Lazio 1 (provincia di Roma). . . . . .
Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti,
Latina, Frosinone) . . . . . . . . .
Abruzzi. . . . . . . . . . . . . . . .
Molise . . . . . . . . . . . . . . . .
Campania 1 (provincia di Napoli) . . .
Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno). . . .
Puglia . . . . . . . . . . . . . . . .
Basilicata . . . . . . . . . . . . . .
Calabria . . . . . . . . . . . . . . .
Sicilia 1 (province di Palermo,
Trapani, Agrigento, Caltanissetta) .
Sicilia 2 (province di Messina,
Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) . .
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . .
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Torino
Novara
Milano
Brescia
Mantova
Trento
Verona
Venezia
Trieste
Genova
Bologna
Firenze
Perugia
Ancona
Roma
Frosinone
L'Aquila
Campobasso
Napoli
Benevento
Bari
Potenza
Catanzaro
Palermo
Catania
Cagliari
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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IL
VOTO
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Art. 4. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti
i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito
e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di
ciascuna lista
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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CHI
PUO' ESSERE ELETTO
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Art. 6. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto
il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle
elezioni.
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CHI
NON PUO' ESSERE ELETTO
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Art. 7. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali
di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma
della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana,
i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario,
il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia,
il presidente della Commissione di coordinamento per la regione
Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di
Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro
comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarità di analoghe cariche,
ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri .
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo
comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del
quinquennio di durata della Camera dei deputati .
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei
casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei
corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla
formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi,
dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando
ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la
decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b)
e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea,
di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause
di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Art. 8. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni
superiori -, anche in caso discioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive," non sono
eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in
parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati
assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni
in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili
se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino
in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro
funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte
le elezioni.
Art. 9. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli
onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti
alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti
in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla
Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal
Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la
nazionalità. Questa causa di ineleggibilità
si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Art. 10. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti
legali di società o di imprese private risultino vincolati
con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni,
oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di
notevole entità economica, che importino l'obbligo
di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o
particolari protettive del pubblico interesse, alle quali
la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società
e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo
Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni
o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in
forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo
permanente l'opera loro alle persone, società e imprese
di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui
sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative
e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri
di Prefettura.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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COME
LO STATO (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DEI MINISTRI,
COMUNI, CORTE DI CASSAZIONE, CORTE DI APPELLO, TRIBUNALE)
SI PREPARA ALLE ELEZIONI
COMIZI
ELETTORALI
UFFICI
ELETTORALI
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Art. 11. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della
Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione
(16).
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia
al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali
avvisi.
Art. 12. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto
da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal
Primo Presidente.
Art. 13. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione
è il Comune capoluogo della circoscrizione è
costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale
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COME
LE ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI (PARTITI POLITICI, GRUPPI
POLITICI, COALIZIONI) SI PREPARANO ALLE ELEZIONI
DEPOSITO
DEI CONTRASSEGNI E SIMBOLI ELETTORALI
APPROVAZIONE
DEI COLLEGAMENTI FRA PARTITI
DEPOSITO
DEL PROGRAMMA ELETTORALE
AMMISSIONE
DELLE LISTE
RICORSI
PER AMMISSIONI O APPROVAZIONI NEGATE
RAPPRESENTANTE
DEL PARTITO O DELLA COALIZIONE
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Art. 14. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare candidature o liste di candidati, debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole
circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno
che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici
o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero
con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo
alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione
grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli
dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole
o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti
o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento, anche se in diversa composizione
o rappresentazione grafica
Non è ammessa, altresì, la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente
l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti
simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono
trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Art. 14-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare
il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente
presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo
stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano
a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati
tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come unico
capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti
al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92,
secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati
dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle
liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno,
all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità
delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi
Art. 15. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve
essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non
oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della
votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio,
da parte del presidente o del segretario del partito o del
gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero
dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Art. 16. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce
un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione
della regolarità dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno
che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine
di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero
a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di
altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno
che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto,
tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi
momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno
a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine,
devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi
abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio
centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore,
dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano
interesse.
Art. 17. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di
un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo
Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati
e dei relativi documenti. La designazione è fatta con
un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno
comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni
suddette entro il 36° giorno antecedente quello della
votazione.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro
il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri
rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati
di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora
i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi
impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio
centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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PRESENTAZIIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
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Art. 18-bis D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione
dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti
e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più
di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000
di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per
i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma
deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe
le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che
abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi
politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno
un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento
europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della
lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario
del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti
di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato
ordine. La lista è formata complessivamente da un numero
di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi
assegnati alla circoscrizione
Art. 19. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con
diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione,
pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità
dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura
contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Art. 20. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna
Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente
testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del
34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale
scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati
gli atti di accettazione delle candidature, i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati firmata, anche
in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati,
anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali
appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti
il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data
e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata
da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui
liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione
è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire
100 per ogni sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una
lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve essere specificato con quale contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi
.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi
e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste
dall'articolo.
Art. 21. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale
accerta l'identità personale del depositante e, nel
caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate
ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale
di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata
immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei
candidati presentata e delle designazioni del contrassegno
e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo
attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo
l'ordine di presentazione
Art. 22. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle
designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi
dell'art. 17;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato
presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14,
15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine
e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole
non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce
al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste
contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito
al comma 3 dell'articolo 18-bis
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali
manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano
compiuto o che non compiano il 25° anno di età
al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
presentato il certificato di nascita, o documento equipollente,
o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un
Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione;
7) abrogato
I delegati di ciascun candidato di ciascuna lista possono
prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni
da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente
il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i
delegati dei candidati delle liste contestate o modificate
ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali
e deliberare in merito.
Art. 23. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati,
i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena
di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo
di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso
con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario,
il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta
del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio
stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri
consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate
nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 24. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel
caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta
la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale,
compie le seguenti operazioni:
1) abrogato
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza
dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle
coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni
di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni
di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione
e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni
adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della
circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni,
i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione
con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle
schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione,
alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni
- delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci
dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun
manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli
uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio
e le altre per l'affissione nella sala della votazione.
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RAPPRESENTANTI
DI LISTA
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Art. 25. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da
un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati
di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma
autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna
sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti
della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli
fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere
e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
gli uffici elettorali di sezione è presentato entro
il venerdì precedente l'elezione, al segretario del
comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti
delle sezioni elettorali o è presentato direttamente
ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure
la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio
della votazione.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore
12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria
della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la
quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati
di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta
rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
all'atto del deposito delle candidature delle liste dei candidati.
Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista
provvedano dei delegati, a norma del primo comma del presente
articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà
atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto
del deposito delle candidature delle liste.
Art. 26. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di
assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo
al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre
in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali,
e può fare inserire succintamente a verbale eventuali
dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza
motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che
eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a
turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni
elettorali.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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LISTE
ELETTORALI
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Art. 29. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco
le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci
giorni prima della data di convocazione dei comizi.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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SEZIONI
ELETTORALI
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Art. 30. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni,
il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni
Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione,
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un
estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal
Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella
sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato
di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma
dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati
della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio
elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della
votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a
norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi
sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro
esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede
autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione
del voto
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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SCHEDE
ELETTORALI, URNE E BOLLI
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Art. 31. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura
del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate
al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni
di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine
delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché
l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione
sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui
all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri tre.
Art. 32. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione
unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella
D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero
dell'interno.
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno;
le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio
decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle
cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente
testo unico.
Art. 33. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui
delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta
l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di
tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie
sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché,
ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo
d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con
i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti
i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente
quello dell'elezione
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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UFFICI
ELETTORALI, PRESIDENTI DI SEGGIO, SCRUTATORI, SEGRETARI
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Art. 34. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale
composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno,
a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente,
e di un segretario.
Art. 35. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata
dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione
fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto
della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili
a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari
e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo,
siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie
elencate nell'articolo 38.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è
tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero
di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un
elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune
l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni
elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia
delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici
giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli
altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli
ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici
di conciliazione o dai messi comunali.
Art. 38. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale
di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato
il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e
telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici
condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti
o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Art. 40. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è
obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva
il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di
lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici
ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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OPERAZIONI
DI VOTO PRELIMINARI
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Art. 41. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori
e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali
i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne
sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione
alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli
elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano
rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista
alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.
Art. 42. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso
aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare
un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta
d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono
entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto
per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i
rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché
sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata
sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori
di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere
isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza
del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai
tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo
più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire
la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente
affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in
modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Art. 43. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50
e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli
elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione
rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti
ad offendere.
Art. 44. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il presidente della sezione è incaricato della polizia
dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza
pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare
coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni
elettorali o commettano reato.
La Forza non può, senza la richiesta del presidente,
entrare nella sala delle elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala
o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro
la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi
assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle
operazioni della sezione.
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa,
e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre
che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche
prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti
ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale
in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti
anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato
il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata,
disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano
dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della
votazione.
Può disporre altresì che gli elettori, i quali
indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano
all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati
dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi
a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori
presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.
Art. 45. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente,
dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori
compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte
il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali
devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli
elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice
di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore
della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità
del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della
sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime
il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno
può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede
firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto
la sua personale responsabilità, provvede alla custodia
delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni
alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle
urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti
alla Forza pubblica
Art. 46. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per
l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni
elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco
dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco
di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art. 47. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli
elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt.
48, 49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che
lo dichiara elettore della circoscrizione.
Art. 48. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio
votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche
se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste
votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni
purché siano elettori della circoscrizione. I candidati
possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione
dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.
Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano
il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura
del presidente in calce alla lista della sezione e di essi
è presa nota nel verbale.
Art. 49. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti
a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato,
alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano
per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale,
in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista
e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale,
e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle
sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura
del presidente.
Art. 50. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi
a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale
del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti
nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale,
corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità
di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di
imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto
viene considerato autorità certificante;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma,
attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune
stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione,
al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale,
della volontà espressa dall'elettore di votare nel
Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della
sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali,
sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo
comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente
espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano
per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio
prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di
seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi,
nelle liste di sezione.
Art. 51. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare
nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non
oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione,
al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
una dichiarazione attestante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente
indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è
assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale
di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare
in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo
di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto,
ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite
del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto
stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi
distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine
previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione,
il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede
a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma,
un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti
dalla lettera a).
Art. 52. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti
è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti
o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione,
a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere
possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione
annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale
di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente
prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto
per una delle due elezioni.
Art. 53. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori
ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è
aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale
nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura,
con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato
dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti
di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la libertà e
la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità
di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita
lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente
in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni
della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono
immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro
del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Art. 55. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora
votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi
o da altro impedimento di analoga gravità esercitano
il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché
l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della
Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale
è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio,
nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori
il certificato elettorale, per constatare se hanno già
in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione,
se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore
e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a
parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico
di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato
al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata
della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione
elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo
o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale
ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
Art. 56. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori
agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto
dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati
né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità
fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto
di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione
da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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COME
SI VOTA
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Art. 57. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi
a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire
la carta d'identità o altro documento di identificazione
rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito
di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione,
sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale,
sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione,
indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti
stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano
assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia
e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali,
purché munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei
membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne
attesta l'identità, apponendo la propria firma nella
colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare
sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore,
questi può presentare un altro elettore del Comune,
noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente
avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito
con le pene stabilite dall'art. 104.
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua
firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide
il presidente a norma dell'art. 66.
Art. 58. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla
matita copiativa
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il
voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno,
comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno
della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni.
L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in
essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata.
Di queste operazioni il presidente gli dà preventive
istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando
in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza
che l'elettore ha facoltà di esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente
la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura
della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore
a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità
esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto
sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca
l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda
stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato,
apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita
colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo
o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e
gli elettori che le abbiano presentate non possono più
votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e
da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale,
il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo
ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
Art. 59. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista.
Art. 62. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e
l'elettore non è più ammesso al voto.
Art. 63. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza,
l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente
una seconda, restituendo però la prima, la quale è
messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto
"scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta
la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che
viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata
con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché
col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della
lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata
la consegna della nuova scheda.
Art. 64. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare
anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del
giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna
e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente
tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie
l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei
all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia
di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato
dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli
accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,
siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione
di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente
dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi
gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista
di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in
cui questa rimane chiusa.
Art. 64-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali
apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e
dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto
Art. 66. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia
in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo
il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le
difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni
della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente
o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte
le operazioni elettorali.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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LO
SPOGLIO DELLE SCHEDE
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Art. 67. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli
64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte
e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle
liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art.
52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono
essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché
dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato
con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori,
nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che
lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato
o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia
ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra
se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto
la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata
una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma
dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti
che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste
nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi
dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate
nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.
Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
Art. 68. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. abrogato
2. abrogato
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna
scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia
ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore
il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti
di ciascuna lista .
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista.
Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5. abrogato.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere
al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta
personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate
nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti,
dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle,
delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e
delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità
dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione
nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse
deve farsi menzione nel verbale.
Art. 69. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
Art. 70. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62,
sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture
o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.
Art. 71. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali,
le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni
della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei
voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato
dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole
liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere
dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente
assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami
ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal
presidente e da almeno due scrutatori.
Art. 72. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del
seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati
per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative
ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede
consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello
scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi
ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione,
il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti
di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due
scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati,
con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella
Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art.
75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei
poteri.
Art. 73. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle
di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura
della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate
entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare
le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente
deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno
delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i
casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate,
l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un
plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della
cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art.
67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni
del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio
e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale
e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché
le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con
le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione
e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente
responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo
comma dell'art. 75.
Art. 74. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato
in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti
i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati delle
liste presenti.
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte
dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i
reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati
(siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste)
e delle decisioni del presidente, nonché delle firme
e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.
Art. 75. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne
fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto,
contenente i risultati della votazione e dello scrutinio,
che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il
Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un
plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato
dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti
delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori,
recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente
un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e
i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro
alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del
capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti
previsti dal comma precedente, nonché della cassetta,
dell' urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art.
73.
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato,
nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha
sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del
verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi
prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri
almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata
l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure
il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale
della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti
di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento
o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°,
3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente
della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare
i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli
articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate
dallo Stato.
Art. 76. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento
degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni
seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in
quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59,
61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste
e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del
verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero
delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente
della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati,
nel numero necessario per il più sollecito espletamento
delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato
e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà
allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto
dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Art. 77. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni
di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni
lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti
dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma
1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.
Art. 79. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente
sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso
affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica
dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa
il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati,
è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di
deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti,
sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni,
di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi
altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio
centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni
volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.
Nessun elettore può entrare armato.
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con
la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro
è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale
ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle
sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre,
disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso,
ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno
diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti
delle liste dei candidati
Art. 81. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale
che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e
sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere
e dai rappresentanti di lista presenti.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi,
nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi
atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito
dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della
Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Art. 82. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede
a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio
ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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ATTRIBUZIONE
DEI VOTI E RIPARTIZIONE DEI SEGGI
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Art. 83. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione
stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle
liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste
o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi
e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito
sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze
linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi
e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle
coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla
lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente
in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera
a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale
di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola
lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi
abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'àmbito di ciascuna coalizione
di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente
in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché
la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale
tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno
il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito
positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione
di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali
delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il
numero di seggi già individuato ai sensi del numero
4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide
poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa
al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui
al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già
determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero
3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte
le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale
di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo
ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui
al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale
per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così
l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La
parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione
a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3).
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste
o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede
a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero
dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero
dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione
di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più coalizioni o singole liste, da quella
che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole,
in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole
liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni
di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione
ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino
a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione
di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i
seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione
e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono
conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni
nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente
di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti
alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina
il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste
dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati
alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente
delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in
caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima,
si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta
se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito
ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero
di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti
da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con
le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più liste abbiano le
parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza
dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li
ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali
abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi
del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi,
ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi
necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso
l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste
o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali
nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola
lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui
al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle
loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione
non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste
o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste,
al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste
ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma
1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto
e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi
del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi
del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente
elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale
di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni
di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati
a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un
esemplare è rimesso alla Segreteria generale della
Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della
Corte di cassazione"
Art. 84. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni
di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti
dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima
circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi
alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine
di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni
in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell'àmbito della circoscrizione
originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti,
nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3
due o più liste abbiano una uguale parte decimale del
quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni
effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali
circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati
e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale
della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture
- uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza
del pubblico.
Art. 85. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare
alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni
dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione
prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.
Art. 86. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito, nell'àmbito della
medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo
di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri
candidati si procede con le modalità di cui all'articolo
84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione
Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi
da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
quanto applicabili"
Art. 87. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida
della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio
definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale,
su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni
elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività
o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non
hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni
o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria
della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni
dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria
ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano
trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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MANTENIMENTO
DEL POSTO DEL LAVORO E ASPETTATIVE
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Art. 88. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni
nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto
pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa
per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse
le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro
decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare,
detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari
della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica
sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e
relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta
di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione
presso cui erano in servizio al momento del collocamento in
aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare
non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire
promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente
attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di
stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che
non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del
divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto
della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare,
provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento
anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare
è considerato a tutti gli effetti periodo di attività
di servizio ed è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre,
per sé e per i propri familiari a carico, il diritto
all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione
previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente
prestato servizio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori
universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati
solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano
il trattamento di cui godevano.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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ELEZIONI
NEL COLLEGIO "VALLE D'AOSTA"
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Disposizioni speciali per il Collegio "Valle d'Aosta"
Art. 92. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta",
agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre
1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta,
anche in atti separati, da non meno di 300 e non più
di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione
è ridotto della metà;
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata,
dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno
di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale
di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero
dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa,
sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque
nel rettangolo che lo contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
Art. 93. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13,
con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio
centrale elettorale.
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi.
In caso di parità è proclamato eletto il candidato
più anziano di età.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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PUNIZIONE
DEI REATI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DIVOTO
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Art. 94. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei
modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per
la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento
degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione
di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse,
è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli
seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa
da lire 10.000 a lire 50.000.
Art. 95. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o
di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le
ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede
la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni
di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri
donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire
10.000.000.
Art. 96. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la
firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra
denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette,
concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno
o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando
l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata
sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore
per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi
o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi
elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la
firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal
firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura
o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto
denaro o altra utilità.
Art. 97. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un
suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione
di presentazione di candidatura od a votare in favore di una
determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi
dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da
lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà
degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare
una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare
in favore di determinate liste o di determinati candidati,
o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione
di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è
punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni
e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 98. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il
ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico
potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie
attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere
gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore
od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati
o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000.
Art. 99. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione
di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 3.000.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena
è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 100. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare
svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero
esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il
risultato della votazione, è punito con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000 .
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede
o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni
elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce,
sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi
è punito con la reclusione da uno a sei anni. È
punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli
atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso
alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso
da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è
della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000
euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV
del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi
ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste
di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto
o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito
con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.
Art. 101. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi
usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione,
se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone
travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo,
o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone,
associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è
aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre
anni.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più
di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da
tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva
l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative
norme del Codice penale.
Art. 102. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali,
s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula
dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino
a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione
o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini,
qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca,
è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 400.000.
Art. 103. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale
o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale è punito con la reclusione fino a due anni
e con la multa fino a lire 100.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non
può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato
diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale, e chi dà il voto in più
sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi,
è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con
la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente
come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi
da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso
il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
Art. 104. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha
il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere
a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere
da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia
rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino
a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro
che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono
puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od
omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento
delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle
elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione
dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione
da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire
4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene
alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la
reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali,
di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone
o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche
temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette
anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni
.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire
nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di
elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono
il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare
un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale
è punito con la pena della reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
sino a lire 4.000.000.
Art. 105. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto
comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi
sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena
è diminuita della metà.
Art. 106. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'elettore che sottoscrive più di una candidatura
nel collegio uninominale o più di una lista di candidati
è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro.
Art. 107. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario
comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della
distribuzione dei certificati che violano le disposizioni
di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino
a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.
Art. 108. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi
previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente,
scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano
di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento
del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire
1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio
che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano
termine le operazioni elettorali.
Art. 109. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta
nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto
comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è
punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è
confiscata.
Art. 110. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è
punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
600.000.
Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente
che non distacca l'appendice dalla scheda.
Art. 111. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce
di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 112. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali,
compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti
dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio
direttissimo.
Art. 113. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice
applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione
dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto
elettorale e di eleggibilità è pronunziata per
un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione
della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite
nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti
dal presente testo unico.
Art. 114. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi
per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni
contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della
Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente
i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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