COME
CANDIDARE PER LE ELEZIONI COMUNALI | ELEZIONI
CONSIGLI COMUNALI ITALIA | ELEZIONI
CONSIGLI COMUNALI VALLE D'AOSTA | ELEZIONI
CONSIGLI COMUNALI TRENTINO ALTO ADIGE | ELEZIONI
CONSIGLI COMUNALI FRIULI | ELEZIONI
CONSIGLI COMUNALI SARDEGNA | ELEZIONI
CONSIGLI COMUNALI SICILIA |
IL COMUNE |
RIFERIMENTI
NORMATIVI | D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito: D.Lgs. 267/2000) | NOTE | Le
disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con
le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione (D.Lgs.
267/2000, art. 1, comma 2) | TUTTO CHIARO? | Le
Regioni a Statuto Speciale sono: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia. Le
Province Autonome sono: Trento, Bolzano. Gli
statuti sono leggi (decreti del Presidente della Repubblica) che contengono norme
che regolano i rapporti fra Stato e Regioni Autonome (o Province Autonome) e stabiliscono
le funzioni e le competenze che lo Stato ha delegato alle stesse Regioni o Province
Autonome. Le
norme attuative sono ulteriori leggi (decreti del Presidente della Repubblica)
che provvedono a specificare le modalità con le quali Regioni e Province
Autonome devono esercitare le deleghe a loro attribuite in determinati settori. In
sostanza l’art. 1, comma 2 dice che le norme contenute nel Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali non si applicano nelle Regioni
a Statuto Speciale o Province Autonome se i loro Statuti e le relative norme di
attuazione contengono norme non compatibili con quelle contenute nel Testo unico.
Più chiari di così…… | FUNZIONI | Funzioni. Spettano
al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (D.Lgs. 267/2000,
art. 13, comma 1). Compiti
del comune per servizi di competenza statale. Il
comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare
e di statistica (D.Lgs. 267/2000, art. 14, comma 1). Ulteriori
funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate
ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando
le risorse necessarie (D.Lgs. 267/2000, art. 14, comma 3). |
NOTE | |
TUTTO CHIARO? | I
“SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’”
DOVREBBE VOLER DIRE CHE IL COMUNE SI OCCUPA DI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA ED
AL BENESSERE PSICO-FISICO DEL SINGOLO INDIVIDUO E DELLE COMUNITA’ DI INDIVIDUI:
ED IN PARTICOLARE DI SERVIZI CHE SIANO ORGANICI, CIOE’ STRUTTURABILI ORGANICAMENTE,
CIOE’ ORGANIZZABILI E GESTIBILI CONGIUNTAMENTE. NATURALMENTE “SALVO
QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI…., SECONDO LE
RISPETTIVE COMPETENZE”. OVVERO
I COMUNI SI DOVREBBERO OCCUPARE DI EROGARE SERVIZI NON BENE IDENTIFICATI A CONDIZIONE
CHE NON SIANO STATI ATTRIBUITI PER LEGGE AD ALTRI: PIU’ CHIARO DI COSI…. |
CONSIGLIO
COMUNALE | COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE |
| Il
consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri
rapportato alla popolazione residente (rielaborazione dell’art. 37, comma,
D.Lgs. 267/2000): Popolazione
comunale | superiore
a 1.000.000 | superiore
a 500.000 | superiore
a 250.000 | superiore
a 100.000
(*) | superiore
a 30.000 | superiore
a 10.000 | superiore
a 3000 | fino
a 3.000 |
Consiglieri | 60 | 50 | 46 | 40 | 30 | 20 | 16 | 12 |
(*)
Vale per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ovvero anche per
comuni con popolazione inferiore se sono anche capoluoghi di provincia |
NOTE |
| TUTTO CHIARO? | IL CONSIGLIO COMUNALE E’ COMPOSTO DA UN CERTO NUMERO
DI CONSIGLIERI PIU’ IL SINDACO. | | COMPETENZE
DEI CONSIGLI COMUNALI |
| Attribuzioni dei consigli.1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo (D.Lgs. 267/2000, art.42, comma 1)2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni
e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione
di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività
o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non
previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge (D.Lgs. 267/2000,
art.42, comma 2). 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente
della provincia e dei singoli assessori (D.Lgs. 267/2000, art.
42, comma 3). | NOTE |
| TUTTO CHIARO? | INTERESSANTE |
| CHI
PUO' (E CHI NON PUO') ESSERE ELETTO CONSIGLIERE |
| Elettorato
passivo 1.
Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato
per la votazione (D.Lgs. 267/2000, art. 55, comma 1). Requisiti
della candidatura 1.
Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più
di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni,
quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali
o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima
carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. 2.
Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in più di un comune ovvero di una provincia (D.Lgs. 267/2000,
art. 56). Obbligo
di opzione 1.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in
due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque
giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane
eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui
ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti
ed è surrogato nell'altro consiglio (D.Lgs. 267/2000, art. 57). Cause
ostative alla candidatura Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco,
assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni
di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali
e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi
delle comunità montane: a)
coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo
unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati; b)
coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli
314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui),
316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione
per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio) del codice penale; c)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per delitto non colposo; e)
coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo,
una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646. 2.
Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la
sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata
a condanna. 3.
Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a)
del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b)
la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di
assessori provinciali o comunali. 4.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 5.
Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di
chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è
stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo
15 della legge 3 agosto
1988, n. 327 (D.Lgs. 267/2000, art. 58) Ineleggibilità Non
sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale: 1)
il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate
o superiori (54/a); 2)
nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo,
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel
territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli
e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; 4)
nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri
di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente
le veci; 5)
i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano
poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia
nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6)
nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle
corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché
i giudici di pace; 7)
i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8)
il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9)
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli
del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni
che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate; 10)
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale
superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia (54/b);
11)
gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri
di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda
dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12)
i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali
in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. 2.
Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento
anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale,
il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono
eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte,
il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano
esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti
la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati
e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni
le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto
o in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono svolte le elezioni.
3. Le
cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in
aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature. 4.
Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate
negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. 5.
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui
al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda,
la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione
delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6.
La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente
all'ufficio rivestito. 7.
L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per
tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. 8.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le
cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano
per la carica di consigliere provinciale (D.Lgs. 267/2000, art. 60) Incompatibilità. 1.
Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale: 1)
l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia
o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in
parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento
del totale delle entrate dell'ente (57/a);
2) colui
che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o
di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni
di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia,
ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate
da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della Regione; 3)
il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo
in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4)
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia
tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto
non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore
comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune
capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale.
Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è
la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione
del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente
a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione
di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di
parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.
La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (57/b);
5) colui
che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente,
del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o
vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile
verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6)
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune
o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte,
tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione
dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7)
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità
prevista nei precedenti articoli. 2.
L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte
in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi
di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso
con l'esercizio del mandato (D.Lgs. 267/2000, art. 63) Incompatibilità
tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta. 1.
La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere
comunale e provinciale. 2.
Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore
nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione
della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti. 4.
Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado,
del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della
rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia (D.Lgs. 267/2000, art. 64) Incompatibilità
per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. 1.
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica
di consigliere regionale. 2.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale
sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro
comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. 3.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella
di consigliere di una circoscrizione del comune (D.Lgs. 267/2000, art. 65) |
NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| CHI
ELEGGE E COME SI ELEGGONO I CONSIGLIERI |
| Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale
devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità
superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. 2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco
e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste
possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le
liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano
fra di loro collegate. 3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del
comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato
della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco
del contrassegno. 4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo
o del secondo turno. 5. La cifra elettorale di una lista è costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del
comune. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere
comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle
liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi
e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione
del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate,
nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco
si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente
per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità
di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti
sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'àmbito di ciascun gruppo di liste
collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati
nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, .....sino a concorrenza del numero
dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti
più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate
che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista
o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno,
alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito,
ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato
il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo
di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo
il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre
liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8 (67/cost).
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti
a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti
alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento
di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non
eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate. 12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale,
sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (D.Lgs.
267/2000, art. 73). |
NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| DURATA
DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI |
| Durata del mandato del sindaco, del presidente della
provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 3. È consentito un terzo mandato consecutivo
se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi
e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (D. Lgs. 267/2000,
art. 51) | NOTE |
|
TUTTO CHIARO? |
|
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | Presidenza
dei consigli comunali e provinciali. I
consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella
prima seduta del consiglio (D.Lgs. 267/2000, art.39, comma 1). Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere
la figura del presidente del consiglio (D.Lgs. 267/2000, art. 39, comma
1). Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto
dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente
previsione statutaria (D.Lgs. 267/2000, art. 39, comma 3) | NOTE |
|
TUTTO CHIARO? |
|
SINDACO | COMPETENZE
DEL SINDACO |
| Competenze
del sindaco e del presidente della provincia. 1.
Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia. 2.
Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono
la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti. 3.
Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il
sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione
dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali. 6.
In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti
ai sensi del precedente comma. 7.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente
indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 8.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente
della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi
ai sensi dell'articolo 136. 10.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici
e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali 11.
Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella
seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica
e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla (D.Lgs. 267/2000, art.
50) Attribuzioni
del sindaco nei servizi di competenza statale. 1.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a)
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica; c)
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge; d)
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il prefetto. 2.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto
dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 3.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2. 4.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate
e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere
d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per
i reati in cui fossero incorsi. 5.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'àmbito
dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni
per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione
di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 7.
Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;
ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può
conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni. 8.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al
presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento
delle funzioni stesse. 9.
Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 10.
Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede
con propria ordinanza (D.Lgs. 267/2000, art. 54) | NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| CHI
PUO' (E CHI NON PUO') ESSERE ELETTO SINDACO |
| Elettorato
passivo 1.
Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato
per la votazione (D.Lgs. 267/2000, art. 55, comma 1). Requisiti
della candidatura 1.
Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due
province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni,
quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali
o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima
carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale. 2.
Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in più di un comune ovvero di una provincia (D.Lgs. 267/2000,
art. 56). Obbligo
di opzione 1.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in
due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque
giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane
eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui
ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti
ed è surrogato nell'altro consiglio (D.Lgs. 267/2000, art. 57). Cause
ostative alla candidatura Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco,
assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle
comunità montane: a)
coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo
unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati; b)
coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli
314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui),
316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione
per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio) del codice penale; c)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per delitto non colposo; e)
coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo,
una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646. 2.
Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la
sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata
a condanna. 3.
Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a)
del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b)
la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di
assessori provinciali o comunali. 4.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 5.
Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di
chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è
stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo
15 della legge 3 agosto
1988, n. 327 (D.Lgs. 267/2000, art. 58) Ineleggibilità Non
sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale: 1)
il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate
o superiori (54/a); 2)
nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo,
i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel
territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli
e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; 4)
nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri
di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente
le veci; 5)
i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano
poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia
nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; 6)
nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle
corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché
i giudici di pace; 7)
i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8)
il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9)
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli
del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni
che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate; 10)
i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale
superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia (54/b);
11)
gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri
di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda
dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12)
i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali
in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. 2.
Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento
anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale,
il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono
eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte,
il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano
esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti
la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati
e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni
le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto
o in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono svolte le elezioni.
3. Le
cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in
aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature. 4.
Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate
negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. 5.
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui
al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda,
la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione
delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 6.
La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente
all'ufficio rivestito. 7.
L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per
tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81. 8.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le
cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano
per la carica di consigliere provinciale (D.Lgs. 267/2000, art. 60) Ineleggibilità
e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia 1.
Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della
provincia: 1)
il ministro di un culto; 2)
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo
grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale
o provinciale. 1-bis.
Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro
che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado
che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori
o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore (D.Lgs.
267/2000, art. 61) Decadenza
dalla carica di sindaco e di presidente della provincia. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo
5 del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato
o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche
elettive ricoperte (D.Lgs. 267/2000, art. 62) Incompatibilità. 1.
Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: 1)
l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia
o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in
parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento
del totale delle entrate dell'ente (57/a);
2) colui
che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o
di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni
di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia,
ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate
da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della Regione; 3)
il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo
in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4)
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia
tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto
non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore
comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune
capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale.
Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è
la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione
del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente
a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione
di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di
parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.
La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (57/b);
5) colui
che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente,
del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o
vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile
verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6)
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune
o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte,
tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione
dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7)
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità
prevista nei precedenti articoli. 2.
L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte
in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi
di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso
con l'esercizio del mandato (D.Lgs. 267/2000, art. 63) Incompatibilità
per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. 1.
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli
assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili
con la carica di consigliere regionale. 2.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì,
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale
di altra circoscrizione. 3.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere
di una circoscrizione del comune (D.Lgs. 267/2000, art. 65) Incompatibilità
per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. 1.
La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella
di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o
di assessore della comunità montana (D.Lgs. 267/2000, art. 66) |
NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| CHI
ELEGGE E COME SI ELEGGE IL SINDACO |
| Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta.1. Il sindaco
e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi
consigli (D.Lgs. 267/2000, art. 46, comma 1)Elezione
del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. 1.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri
comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del
sindaco. 2.
Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il
nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo
da affiggere all'albo pretorio. 3.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella
scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica
di sindaco. 5.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco,
segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella
lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il
cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 6.
È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio
fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi
la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto
il più anziano di età. 7.
A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti
tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco
ad essa collegato. 8.
Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior
numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da
assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti
seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino
a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti
così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da
assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene
tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità
di quest'ultima, per sorteggio. 9.
Nell'àmbito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri
comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla
carica di sindaco della lista medesima. 10.
Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi
nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero
dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali,
la elezione è nulla. 11.
In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la
presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si
procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo
18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in
ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste
e candidature a sindaco e a consigliere comunale (D.Lgs. 267/2000, art. 71) Elezione
del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 1.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto
a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun
candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione
della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione
del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 3.
La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione
del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i
contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica
di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno
di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un
candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando
un segno sul relativo rettangolo. 4.
È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi. 5.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella
del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco
che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato
con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In
caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio
ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato
che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva
al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 7.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le
liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi
al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle
con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni
di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni
rese dai delegati delle liste interessate. 8.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla
carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti
i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. 9.
Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato
eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il
gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato
eletto sindaco il candidato più anziano d'età (D.Lgs. 267/2000,
art. 72) | NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| DURATA
DEL MANDATO DEL SINDACO |
| 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente
della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di
cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 3. È consentito un terzo mandato consecutivo
se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi
e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (D. Lgs. 267/2000,
art. 51) | NOTE |
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TUTTO CHIARO? |
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LA
GIUNTA COMUNALE | COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE |
| 1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono
composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve
essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia, e comunque non superiore a sedici unità. Quindi torna utile la tabellina predisposta al paragrafo
“Composizione del consiglio comunale”, integrata con il numero degli
assessori massimo possibile (rielaborazione dell’art 47, D.Lgs. 267/2000):
Popolazione
comunale | superiore
a 1.000.000 | superiore
a 500.000 | superiore
a 250.000 | superiore
a 100.000
(*) | superiore
a 30.000 | superiore
a 10.000 | superiore
a 3000 | fino
a 3.000 |
Consiglieri | 60 | 50 | 46 | 40 | 30 | 20 | 16 | 12 |
Assessori (max) | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 |
(*) Vale per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti, ovvero anche per comuni con popolazione inferiore se sono anche
capoluoghi di provincia2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito
dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo
degli stessi. 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente
della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini
in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere. 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non
facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui
al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori
stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001
e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra
100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra
250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa
tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati
24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri;
non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore
a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri (D.Lgs. 267/2000, art.
46, comma 1). | NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| COMPETENZE
DELLA GIUNTA COMUNALE |
| Competenze delle giunte.1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente
della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali. 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai
sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia
o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente
della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. È, altresì, di competenza della
Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (D.Lgs. 267/2000,
art. 48). |
NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| CHI
PUO’ (E CHI NON PUO’) ESSERE NOMINATO ASSESSORE |
| Incompatibilità
tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta. 1.
La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere
comunale e provinciale. 2.
Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore
nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione
della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti. 4.
Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado,
del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della
rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia (D.Lgs. 267/2000, art. 64) Incompatibilità
per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. 1.
Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica
di consigliere regionale. 2.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì,
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale
di altra circoscrizione. 3.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere
di una circoscrizione del comune (D.Lgs. 267/2000, art. 65) |
NOTE |
| TUTTO CHIARO? |
|
| CHI
NOMINA E COME SI NOMINANO GLI ASSESSORI |
| Elezione del sindaco e del presidente della provincia
- Nomina della Giunta.2.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta,
tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alla elezione. 3.
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia,
sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 4.
Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio (D.Lgs. 267/2000, art. 46, commi
2, 3, 4). | NOTE |
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TUTTO CHIARO? |
|
| ASSENZE
DAL LAVORO PER SVOLGERE L'ATTIVITA' POLITICA |
| Permessi
e licenze. 1.
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali,
provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni,
nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata
in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano
in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro
prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli
si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva. 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei
militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo
previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle
comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati
o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata
in attesa di congedo per la durata del mandato. 3.
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane,
delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente
istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero
membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità,
previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi
dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per
la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti
dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio
sostitutivo. 4.
I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi
fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali,
nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo
di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle
province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti
dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I
lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi
non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino
necessari per l'espletamento del mandato. 6.
L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori
chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente
e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente (D.Lgs. 267/2000, art.
79). Oneri
per permessi retribuiti. 1.
Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite
al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo
79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare
quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore
o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente
entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (D.Lgs. 267/2000, art. 80). Aspettative. 1.
Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è
considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova (D.Lgs. 267/2000, art. 81). |
NOTE |
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TUTTO CHIARO? |
|
| QUANTO
SI GUADAGNA A FARE POLITICA |
| Indennità. 1.
Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità
di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente
della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità
montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli
comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei
comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi
fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano richiesto l'aspettativa. 2.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare
percepito nell'àmbito di un mese da un consigliere può superare
l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. 3.
Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione
e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai
redditi da lavoro di qualsiasi natura. 4.
Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa,
a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità
di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari
o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri
prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata
assenza dalle sedute degli organi collegiali. 5.
Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili.
L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero
per la percezione del 50 per cento di ciascuna. 6.
Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando
siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa
persona. 7.
Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione
prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione
a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 8.
La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui
al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali nel rispetto dei seguenti criteri: a)
equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b)
articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica
degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate,
nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c)
articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei
vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri
che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa
stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e
agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità
montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista
per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni,
del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità
montana; d)
definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle
città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione
dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei
comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore
al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti;
per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione
dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del
segretario comunale; f)
previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti
di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile,
spettante per ciascun anno di mandato. 9.
Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può
procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata. 10.
Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai
fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza
sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo
della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione
verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed
al mese di giugno di termine del biennio. 11.
Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi
del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e
di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva
risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio
per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli
enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di
incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario (D.Lgs. 267/2000,
art. 81). | NOTE | Le
indennità di funzione ed i gettoni di presenza vengono determinati in base
al seguente Decreto Ministeriale: D.M.
4-4-2000 n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori
locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265), tabella A: 1.
1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province
e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione
a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori
e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata
al presente decreto. 2.
In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della
provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono
essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato
ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo
articolo 3, comma 5. 1.
Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: a)
del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione,
tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci
ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
b) del
3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle
entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla
media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; c)
del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto
del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche
di cui alle tabelle C e C1. 2.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. 3.
Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai
sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto
1999, n. 265. 3.
1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti
è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di
comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti. 2.
Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000
abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci
di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. 3.
Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000
abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci
di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti. 4.
Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17,
legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto
1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è
corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti. 5.
Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto
1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita
dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore
ad 1.000.000 di abitanti. 6.
Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di
cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità dei
rispettivi sindaci. 4.
1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta
un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il
sindaco. 2.
Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti,
è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella
prevista per il sindaco. 3.
Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti,
è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella
prevista per il sindaco. 4.
Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti,
è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella
prevista per il sindaco. 5.
Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è
corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista
per il sindaco. 6.
Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta
un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il
sindaco. 7.
Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti
è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella
prevista per il sindaco. 8.
Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti
è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella
prevista per il sindaco. 9.
Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è
corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista
per il sindaco. 10.
Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è
corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista
per il sindaco. 5.
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella
prevista per il sindaco. 2.
Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino
a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione
pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 3.
Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta
un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni
della stessa classe demografica. 9.
1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una
speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto
in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane. 10.
1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia
è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante
per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
11.
1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni
di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati
dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità
previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto
1999, n. 265. 2.
Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni
di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali
previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4,
5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria
di amministratori. 3.
In ogni caso l'incremento dei suddetti benefìci economici non deve superare
la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata
tabella D, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni
di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti
stanziate in bilancio. 12.
1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono
in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del
presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza
tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o
riduzione. Indennità
di funzione mensile dei sindaci | | |
| | Lire | Euro | Comuni | fino
a | 1.000 | abitanti | | 2.500.000 | 1.291,14 |
» | da | 1.001 | a | 3.000
abitanti | 2.800.000 | 1.446,08 |
» | da | 3.001 | a | 5.000
abitanti | 4.200.000 | 2.169,12 |
» | da | 5.001 | a | 10.000
abitanti | 5.400.000 | 2.788,87 |
» | da | 10.001 | a | 30.000
abitanti | 6.000.000 | 3.098,74 |
» | da | 30.001 | a | 50.000
abitanti | 6.700.000 | 3.460,26 |
» | da | 50.001 | a | 100.000
abitanti | 8.000.000 | 4.131,66 |
» | da | 100.001 | a | 250.000
abitanti | 9.700.000 | 5.009,63 |
» | da | 250.001 | a | 500.000
abitanti | 11.200.000 | 5.784,32 |
» | oltre | 500.000 | abitanti | | 15.100.000 | 7.798,50 |
| | | | | | | | |
Gettoni
di presenza per i consiglieri comunali | | |
| | Lire | Euro | Comuni | fino
a | 1.000 | abitanti | | 33.000 | 17,04 |
» | da | 1.001 | a | 10.000
abitanti | 35.000 | 18,08 |
» | da | 10.001 | a | 30.000
abitanti | 43.000 | 22,21 |
» | da | 30.001 | a | 250.000
abitanti | 70.000 | 36,15 |
» | da | 250.001 | a | 500.000
abitanti | 115.000 | 59,39 |
» | oltre | 500.000 | abitanti | | 200.000 | 103,29 |
| | | | | | | | |
| TUTTO CHIARO? | UNA INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTA
A SINDACI, PRESIDENTI DI PROVINCIA, PRESIDENTI DI COMUNITA’ MONTANA, PRESIDENTI
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI,
ASSESSORI DI COMUNI, PROVINCE, COMUNITA’ MONTANE, UNIONI E CONSORZI DI COMUNI.L’INDENNITA’ DI FUNZIONE
E’ DIMEZZATA PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON HANNO RICHIESTO L’ASPETTATIVA
(CIOE’ SE PER FARE IL SINDACO RINUNCI TEMPORANEAMENTE AL TUO LAVORO DIPENDENTE
TI DANNO UN’INDENNITA’ PARI AL DOPPIO DI QUELLA CHE PRENDERESTI FACENDO
IL SINDACO LAVORATORE).AI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI,
CIRCOSCRIZIONALI E DI COMUNITA’ MONTANA SPETTA UN GETTONE DI PRESENZA PER
LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI. PERO’ IN UN
MESE NON POSSONO PERCEPIRE IN GETTONI DI PRESENZA PIU’ DI UN TERZO DI QUELLO
CHE PERCEPISCE QUALE INDENNITA’ MENSILE IL RISPETTIVO SINDACO, O PRESIDENTE
DI PROVINCIA O COMUNITA’ MONTANA.LE INDENNITA’ DI FUNZIONE ED
I GETTONI DI PRESENZA SONO COMMISURATE ALL’INCARICO CHE SI RICOPRE E ALLA
POPOLAZIONE RESIDENTE IN QUEL DETERMINATO COMUNE, PROVINCIA, ECC.AD ESEMPIO SE IL COMUNE NEL QUALE
CANDIDATE HA 15.000 ABITANTI QUESTE SONO LE VOSTRE POSSIBILITA’
DI GUADAGNO MENSILI (AL LORDO DELLE TASSE) SE VI COLLOCATE IN ASPETTATIVA (ALTRIMENTI,
SE OLTRE A FARE IL SINDACO, VICESINDACO, ECC. CONTINUATE A SVOLGERE IL VOSTRO
LAVORO GLI IMPORTI SONO DIMEZZATI. I DISOCCUPATI INCASSANO TARIFFA PIENA!):
SINDACO | € | 3.098,74 | VICESINDACO | € | 1.704,31 | ASSESSORE | € | 1.394,43 | PRESIDENTE CONSIGLIO COMUN. | € | 309,87 |
CONSIGLIERE COMUNALE | € | 22,21 (A SEDUTA) |
QUESTI
IMPORTI POSSONO ESSERE INCREMENTATI IN PARTICOLARI SITUAZIONI (COMUNI TURISTICI,
ECC.) E VENGONO AGGIORNATI PERIODICAMENTE (ISTAT). E PER QUALCUNO (SINDACO, PRESIDENTE
PROVINCIA) C’E’ ANCHE LA BUONUSCITA A FINE MANDATO….. |
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