COME CANDIDARE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

(AGGIORNATO AL 28.01.2006: per l'attendibilità delle informazioni contenute vedi sezione "Faq")

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.

L. 21-12-2005 n. 270
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.

D.P.R. 30-3-1957 n. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O

(quest'ultimo decreto è costantemente richiamato nel D.Lgs. 20-12-1993 n. 533)

NOTE

N.B. Il contenuto di alcuni art. del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) non rispecchia l'ordine espositivo delle norme contenute nel D.P.R. 30-3-1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). Per comodità di esposizione l'autore ha deciso di seguire comunque lo schema espositivo adottato nella stesura della sezione di questo sito"Come candidare per la elezione della Camera dei deputati": conseguentemente gli articoli del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 potranno, in alcuni casi, non essere ordinati per numero crescente.

N.B. Il D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) contiiene, in chiusura, il seguente articolo:

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

In tutte le sezioni che seguono, qualora non vi siano specifiche norme, l'autore del sito ha cinseguentemente deciso di riportare in testa tale articolo e di seguito gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ai quali si deve (si dovrebbe..) fare riferimento.

TUTTO CHIARO?

Come di solito il nostro legislatore (cioè la classe politica: in questo caso chi ci governava nel 1993) dimostra la propria insipienza approvando un testo di norme per le elezioni del Senato non coordinate con quelle per le elezioni della Camera. Ignoranza? Superficialità? Menefreghismo? Il risultato è sempre lo stesso: il cittadino, anche quello più informato, per "leggere" una legge deve rivolgersi all'esperto, all'azzeccagarbugli.

CHI ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO E COME

Art. 2. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali


NOTE

TUTTO CHIARO?

RIPARTIZIONE DEI SEGGI SU BASE REGIONALE

Art. 1. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale

NOTE

TUTTO CHIARO?

IL VOTO

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 4. del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

NOTE

TUTTO CHIARO?

CHI PUO' ESSERE ELETTO

Art. 5. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 24. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

CHI NON PUO' ESSERE ELETTO

Art. 7. del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri .
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati .
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Art. 8. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive," non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

NOTE

TUTTO CHIARO?

COME LO STATO (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DEI MINISTRI, CORTE DI APPELLO, TRIBUNALE) SI PREPARA ALLE ELEZIONI

COMIZI ELETTORALI

UFFICI ELETTORALI

Art. 5. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.


Art. 7. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

COME LE ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI (PARTITI POLITICI, GRUPPI POLITICI, COALIZIONI) SI PREPARANO ALLE ELEZIONI

 

DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI E SIMBOLI ELETTORALI

 

 

 

 

APPROVAZIONE DEI COLLEGAMENTI FRA PARTITI

DEPOSITO DEL PROGRAMMA ELETTORALE

AMMISSIONE DELLE LISTE

 

 

 

 

 

RICORSI PER AMMISSIONI O APPROVAZIONI NEGATE

 

 

 

RAPPRESENTANTE DEL PARTITO O DELLA COALIZIONE

 

 

Art. 8. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni

Art. 14. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 14-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi

Art. 15. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 16. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 17. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

NOTE

TUTTO CHIARO?

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Art. 9. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 18-bis D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

N.B. Non riportato, perchè probabilmente citato erroneamente (riporta norme analoghe a quelle contenute nell' art. 9. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533, ma ovviamente per la Camera dei Deputati).

Art. 19. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 20. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi .
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo.

Art. 21. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione

Art. 10. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. [abrogato].
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Art. 12. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente

Art. 23. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Art. 12. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (19).
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione

Art. 25. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature delle liste.

NOTE

TUTTO CHIARO?

LISTE ELETTORALI

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 29. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

NOTE

TUTTO CHIARO?

SEZIONI ELETTORALI

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 30. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto

NOTE

TUTTO CHIARO?

SCHEDE ELETTORALI, URNE E BOLLI

Per le schede elettorali, vedi il comma 3 dell'art. 11. del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 ( riportato più sopra, alla sezione "PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI".

Per il resto (urne e bolli)

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 32. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.

Art. 33. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione

NOTE

TUTTO CHIARO?

UFFICI ELETTORALI, PRESIDENTI DI SEGGIO, SCRUTATORI, SEGRETARI

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 34. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 35. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 38. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 40. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni

NOTE

TUTTO CHIARO?

OPERAZIONI DI VOTO PRELIMINARI

 

 

 

 

 

 

Art. 13. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale (21).
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 41. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

Art. 42. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica

Art. 46. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 55. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 56. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

 

NOTE

TUTTO CHIARO?

COME SI VOTA

Art. 14. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Art. 22. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.
3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.
8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 64. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto

Art. 23. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 57. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 59. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Art. 62. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto

Art. 66. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.


NOTE

 

TUTTO CHIARO?

 
LO SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 67. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

1. abrogato
2. abrogato
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista .
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. abrogato.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.

Art. 70. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

Art. 71. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Art. 74. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati delle liste presenti.
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.

Art. 75. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell' urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

 

 

NOTE

 

TUTTO CHIARO?

 
ATTRIBUZIONE DEI VOTI E RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Art. 16. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.

Art. 76. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Art. 17. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

Art. 17-bis D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6

Art. 18. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 19. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.

 

 

NOTE

 

TUTTO CHIARO?

 
MANTENIMENTO DEL POSTO DEL LAVORO E ASPETTATIVE

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 88. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

NOTE

 

TUTTO CHIARO?

 
ELEZIONI NELLE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 20. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età .

Art. 21-bis D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21-ter D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

NOTE

 

TUTTO CHIARO?

 
PUNIZIONE DEI REATI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DIVOTO

Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270)

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 94. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 95. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

Art. 96. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 .
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 101. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni .
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 105. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

Art. 108. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.
Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

Art. 111. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

NOTE

 

TUTTO CHIARO?