IL
SENATO DELLA REPUBBLICA
(AGGIORNATO
AL 28.01.2006: per l'attendibilità delle informazioni
contenute vedi sezione "Faq")
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RIFERIMENTI
NORMATIVI
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D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.
L. 21-12-2005 n. 270
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.
D.P.R. 30-3-1957 n. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O
(quest'ultimo decreto è costantemente richiamato nel
D.Lgs. 20-12-1993 n. 533)
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NOTE
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N.B.
Il contenuto di alcuni art. del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica) non rispecchia l'ordine espositivo delle
norme contenute nel D.P.R. 30-3-1957 (Testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).
Per comodità di esposizione l'autore ha deciso di seguire
comunque lo schema espositivo adottato nella stesura della
sezione di questo sito"Come candidare per la elezione
della Camera dei deputati": conseguentemente gli articoli
del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 potranno, in alcuni casi, non
essere ordinati per numero crescente.
N.B.
Il D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica) contiiene,
in chiusura, il seguente articolo:
Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
In tutte le sezioni che seguono, qualora non vi siano
specifiche norme, l'autore del sito ha cinseguentemente deciso
di riportare in testa tale articolo e di seguito gli articoli
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 ai quali si deve (si dovrebbe..) fare riferimento.
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TUTTO CHIARO?
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Come di
solito il nostro legislatore (cioè la classe politica:
in questo caso chi ci governava nel 1993) dimostra la propria
insipienza approvando un testo di norme per le elezioni del
Senato non coordinate con quelle per le elezioni della Camera.
Ignoranza? Superficialità? Menefreghismo? Il risultato
è sempre lo stesso: il cittadino, anche quello più
informato, per "leggere" una legge deve rivolgersi
all'esperto, all'azzeccagarbugli. |
CHI
ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO E COME
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Art. 2. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio
universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra
donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base
dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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RIPARTIZIONE
DEI SEGGI SU BASE REGIONALE
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Art. 1. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi
sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione
dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è
effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione
del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio
uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei
collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre
1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione
è attribuita con metodo del recupero proporzionale
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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IL
VOTO
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art. 4. del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 (decreto modificato
dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs.
20-12-1993 n. 533
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti
i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito
e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di
ciascuna lista.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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CHI
PUO' ESSERE ELETTO
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Art. 5. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno
delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età
e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità
previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361.
Art. 24. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270
1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati
non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione,
che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal
mandato.
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CHI
NON PUO' ESSERE ELETTO
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Art. 7. del D.P.R. 30-3-1957 n. 361 (decreto modificato
dalla L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs.
20-12-1993 n. 533
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali
di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma
della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana,
i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario,
il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia,
il presidente della Commissione di coordinamento per la regione
Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di
Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro
comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite
anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti,
rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri .
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del
quinquennio di durata della Camera dei deputati .
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei
casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei
corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla
formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi,
dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando
ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la
decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b)
e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea,
di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause
di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla
data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
Art. 8. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni
superiori -, anche in caso discioglimento anticipato della
Camera dei deputati e di elezioni suppletive," non sono eleggibili
nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla
giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati
o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro
funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte
le elezioni.
Art. 9. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli
onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti
alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti
in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla
Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal
Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la
nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti
coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Art. 10. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 5 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali
di società o di imprese private risultino vincolati con lo
Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure
per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole
entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici,
l'osservanza di norme generali o particolari protettive del
pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione
è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società
e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo
Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni
o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in
forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo
permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di
cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative
e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri
di Prefettura.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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COME LO
STATO (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CONSIGLIO DEI MINISTRI,
CORTE DI APPELLO, TRIBUNALE) SI PREPARA ALLE ELEZIONI
COMIZI ELETTORALI
UFFICI ELETTORALI
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Art. 5. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei
senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della
votazione.
Art. 7. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della
regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con
l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede,
nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente
tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi.
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COME LE
ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI (PARTITI POLITICI, GRUPPI POLITICI,
COALIZIONI) SI PREPARANO ALLE ELEZIONI
DEPOSITO
DEI CONTRASSEGNI E SIMBOLI ELETTORALI
APPROVAZIONE DEI COLLEGAMENTI FRA PARTITI
DEPOSITO
DEL PROGRAMMA ELETTORALE
AMMISSIONE
DELLE LISTE
RICORSI
PER AMMISSIONI O APPROVAZIONI NEGATE
RAPPRESENTANTE DEL PARTITO O DELLA COALIZIONE
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Art. 8. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono
presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica
debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno
con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature
medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli
14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni
Art. 14. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare candidature o liste di candidati, debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole
circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno
che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con
quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni
di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione
grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli
dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o
le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti
o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica
di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione
grafica
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata
con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad
altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti
o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente
da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore
l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti
immagini o soggetti religiosi.
Art. 14-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla
L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs.
20-12-1993 n. 533
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare
il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente
presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo
stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano
a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati
tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare
depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come unico
capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti
al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92,
secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati
dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle
liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno,
all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità
delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente
quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi
Art. 15. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve
essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre
le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione,
da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte
del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico
organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero
dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Art. 16. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs.
20-12-1993 n. 533
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce
un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione
della regolarità dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno
che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine
di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero
a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di
altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno
che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto,
tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi
momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno
a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine,
devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi
abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio
centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore,
dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano
interesse.
Art. 17. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 8 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di
un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo
Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati
e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico
atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica
a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni
suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33°
giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare
il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti
precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi,
per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
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Art. 9. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino
a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più
di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti
e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non
più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000
di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c)
è ridotto alla metà.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe
le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che
abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al
primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno
un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento
europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi,
la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo
comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno
provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato
ordine. La lista è formata complessivamente da un numero
di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi
assegnati alla circoscrizione.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono
presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte
d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale,
con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis,
19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 18-bis D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla
L. 21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
N.B. Non riportato, perchè probabilmente citato erroneamente
(riporta norme analoghe a quelle contenute nell' art. 9. D.Lgs.
20-12-1993 n. 533, ma ovviamente per la Camera dei Deputati).
Art. 19. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi
contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena
la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione,
nessun candidato può accettare la candidatura contestuale
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Art. 20. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna
Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente
testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34°
giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per
il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello
o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati
gli atti di accettazione delle candidature, i certificati
di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati firmata, anche
in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati,
anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali
appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti
il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo
di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste
l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione
è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100
per ogni sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve essere specificato con quale contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi
.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi
e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste
dall'articolo.
Art. 21. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale
accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in
cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi
dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta
degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al
presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei
candidati presentata e delle designazioni del contrassegno
e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo
attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo
l'ordine di presentazione
Art. 10. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature
siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione,
entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio
elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
3. [abrogato].
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il
giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati
ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali
e deliberare in merito.
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine
all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella
stessa giornata, ai delegati.
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati,
i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale
previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione
dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e
per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici
elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo
23 del predetto testo unico.
Art. 12. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto
da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal
Primo Presidente
Art. 23. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati,
i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena
di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo
di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso
con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario,
il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta
del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio
stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri
consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate
nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 11. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in
cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione
della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza
dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle
coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni
di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine
dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni
di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione
e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali
del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni
delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede
medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno
ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con
i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del
manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali
ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi
pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione;
3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura
del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente
testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di
tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione.
Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine
delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché
l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione
sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui
al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti
sulle schede con il diametro di centimetri tre.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente
piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel
collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in
lingua italiana ed in lingua francese.
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RAPPRESENTANTI
DI LISTA
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Art. 12. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati
presso gli uffici elettorali regionali è effettuata
dai delegati con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361 (19).
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali
devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune
della regione
Art.
25. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Con
dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un
notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di
cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica,
hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione
ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti
della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli
fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere
e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso
gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà
curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali
o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni
il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni,
purché prima dell'inizio della votazione.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del
giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte
d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia
ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati
di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta
rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
all'atto del deposito delle candidature delle liste dei candidati.
Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista
provvedano dei delegati, a norma del primo comma del presente
articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione
fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle
candidature delle liste.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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LISTE
ELETTORALI
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
29. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco
le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci
giorni prima della data di convocazione dei comizi.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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SEZIONI
ELETTORALI
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
30. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Nelle
ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco
provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale
di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione,
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un
estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal
Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella
sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato
di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma
dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati
della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio
elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della
votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a
norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi
sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro
esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede
autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione
del voto
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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SCHEDE
ELETTORALI, URNE E BOLLI
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Per le schede elettorali, vedi il comma 3 dell'art. 11.
del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 ( riportato più sopra,
alla sezione "PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI".
Per il resto (urne e bolli)
Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
32. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
I
bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica
progressiva conforme al modello descritto nella tabella D,
allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero
dell'interno.
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno;
le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto,
le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine
per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo
unico.
Art.
33. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270)
Entro
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con
l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza
e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale
occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia
il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito
commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con
i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti
i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente
quello dell'elezione
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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UFFICI
ELETTORALI, PRESIDENTI DI SEGGIO, SCRUTATORI, SEGRETARI
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
34. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
In
ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto
di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta
del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di
un segretario.
Art.
35. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
La
nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal
Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione
fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura
dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto
della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili
a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie
e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari
e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo,
siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie
elencate nell'articolo 38.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto
al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia
e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune
l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni
elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia
delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale,
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri,
vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo
dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante
notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura
o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi
comunali.
Art.
38. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Sono
esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale
di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato
il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e
telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici
condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti
o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Art.
40. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
L'ufficio
di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio
per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva
il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di
lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici
ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni
|
NOTE
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TUTTO CHIARO?
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OPERAZIONI DI VOTO PRELIMINARI
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Art. 13. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che
hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio,
nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti
a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato,
alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione
presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in
cui si trovano per causa di servizio.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni
del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la
quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori
della circoscrizione regionale (21).
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni
della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato
della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano
le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione
regionale.
Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
41. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Alle
ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente
costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori
e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali
i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne
sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione
alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti
di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle
cause di esclusione di cui all'art. 38.
Art.
42. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
La
sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta
al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso
separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta
d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare
in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare,
trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i
rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché
sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata
sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve
avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di
handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere
isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza
del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai
tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo
più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista
ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente
affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in
modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Art.
43. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50
e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli
elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione
rispettiva.
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Art.
44. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il
presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza.
Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze
armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino
il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano
reato.
La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare
nella sala delle elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle
immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro
la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi
assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle
operazioni della sezione.
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa,
e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre
che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche
prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad
ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale
in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle
strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato
il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre
che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala
e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente
nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire
la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto
dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò
è dato atto nel processo verbale.
Art.
45. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Appena
accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo
aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero
progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono
essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli
elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice
di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore
della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo
che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre
il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato
nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo
di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno
può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede
firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto
la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle
schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni
alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle
urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti
alla Forza pubblica
Art.
46. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1.
Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio
della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco
dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco
di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art.
47. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Ha
diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori
della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48,
49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che
lo dichiara elettore della circoscrizione.
Art. 48. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano,
previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune
della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano
nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni
purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono
votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione
dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.
Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano
il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura
del presidente in calce alla lista della sezione e di essi
è presa nota nel verbale.
Art. 49. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
I
militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi
organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle
forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa
di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale,
in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista
e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale,
e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni
elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del
presidente.
Art.
50. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
I
naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi
a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale
del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti
nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale,
corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità
di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di
imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto
viene considerato autorità certificante;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma,
attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune
stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione,
al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale,
della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune
in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della
sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma
dell'articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali,
sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo
comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente
espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per
causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio
prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di
seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi,
nelle liste di sezione.
Art.
51. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
I
degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel
luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non
oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione,
al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto
nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente
indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione,
risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce
l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura,
comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è
inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore
amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi
distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine
previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione,
il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede
a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma,
un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti
dalla lettera a).
Art.
52. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Negli
ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita
una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione,
a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere
possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione
annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale
di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende
nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per
una delle due elezioni.
Art. 53. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993
n. 533
Negli
ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi
ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta
la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella
cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza
di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte,
e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista,
se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente
cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità
di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita
lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente
in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni
della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono
immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse
nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro
del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Art.
55. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Gli
elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino
in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi
o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia
o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente
scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto
in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale
ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori
il certificato elettorale, per constatare se hanno già in
precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione,
se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore
e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a
parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico
di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità
sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento
ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al
verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo
comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata
della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione
elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo
o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale
ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
Art.
56. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1.
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori
agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto
dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati
né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto
di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati
immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi
diritto od applicazione di marche.
|
NOTE
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TUTTO CHIARO?
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COME
SI VOTA
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Art. 14. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda
un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente
il contrassegno della lista prescelta.
Art. 22. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270
1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei
deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo
giorno.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato
dalle disposizioni seguenti.
3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni
delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la
sua identità personale, ritira dal presidente del seggio
le schede relative alle due votazioni, che devono essere di
colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna
contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive
urne.
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15
del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli
64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nella sala sono ammessi a votare.
5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura
della votazione.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio,
con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato.
Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere
ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo
alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano
le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.
7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono
essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della
Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.
8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi
contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere
nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo
le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico
sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza,
a cura del presidente, al mattino.
Art.
64. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare
anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del
giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna
e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente
tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie
l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei
all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia
di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato
dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli
accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,
siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione
di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente
dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi
gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista
di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in
cui questa rimane chiusa.
Art.
64-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali
apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e
dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto
Art. 23. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione
elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi,
appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso
il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura,
a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare
soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco
di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco,
immediatamente alla commissione elettorale circondariale,
che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare
della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.
Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
57. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi
a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire
la carta d'identità o altro documento di identificazione
rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito
di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione,
sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale,
sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione,
indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti
stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano
assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia
e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali,
purché munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei
membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne
attesta l'identità, apponendo la propria firma nella
colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare
sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore,
questi può presentare un altro elettore del Comune,
noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente
avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito
con le pene stabilite dall'art. 104.
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua
firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide
il presidente a norma dell'art. 66.
Art.
58. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla
matita copiativa
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il
voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno,
comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno
della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni.
L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in
essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata.
Di queste operazioni il presidente gli dà preventive
istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando
in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza
che l'elettore ha facoltà di esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente
la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura
della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore
a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità
esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto
sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca
l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda
stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato,
apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita
colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo
o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e
gli elettori che le abbiano presentate non possono più
votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e
da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale,
il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo
ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
Art.
59. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista.
Art.
62. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e
l'elettore non è più ammesso al voto.
Art.
63. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza,
l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente
una seconda, restituendo però la prima, la quale è
messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto
"scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta
la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che
viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata
con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché
col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della
lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata
la consegna della nuova scheda.
Art.
64. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1.Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora
si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare
anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del
giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna
e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente
tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie
l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei
all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia
di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato
dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli
accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,
siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione
di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente
dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi
gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista
di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in
cui questa rimane chiusa.
Art.
64-bis. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali
apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e
dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il
termine predetto
Art.
66. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia
in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo
il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le
difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni
della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente
o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte
le operazioni elettorali.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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LO
SPOGLIO DELLE SCHEDE
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
67. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli
64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte
e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle
liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art.
52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono
essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché
dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato
con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori,
nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che
lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato
o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia
ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra
se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto
la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata
una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma
dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti
che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste
nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi
dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate
nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.
Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
Art.
68. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
1. abrogato
2. abrogato
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna
scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia
ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore
il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti
di ciascuna lista .
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista.
Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5. abrogato.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere
al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta
personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate
nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti,
dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle,
delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e
delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità
dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione
nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse
deve farsi menzione nel verbale.
Art.
69. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
Art.
70. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62,
sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture
o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.
Art.
71. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali,
le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni
della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei
voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato
dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole
liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere
dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente
assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami
ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal
presidente e da almeno due scrutatori.
Art.
72. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del
seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati
per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative
ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede
consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello
scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi
ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione,
il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti
di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due
scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati,
con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato
all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella
Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art.
75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei
poteri.
Art.
73. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle
di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura
della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate
entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare
le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente
deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno
delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i
casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate,
l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un
plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della
cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art.
67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni
del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio
e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale
e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché
le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con
le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione
e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente
responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo
comma dell'art. 75.
Art.
74. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato
in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti
i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati delle
liste presenti.
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte
dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i
reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati
(siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste)
e delle decisioni del presidente, nonché delle firme
e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.
Art.
75. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne
fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto,
contenente i risultati della votazione e dello scrutinio,
che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il
Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un
plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato
dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti
delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori,
recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente
un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e
i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro
alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del
capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti
previsti dal comma precedente, nonché della cassetta,
dell' urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art.
73.
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato,
nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha
sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del
verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi
prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri
almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata
l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure
il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale
della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti
di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente
responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento
o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°,
3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente
della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare
i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli
articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate
dallo Stato.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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ATTRIBUZIONE
DEI VOTI E RIPARTIZIONE DEI SEGGI
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Art. 16. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni
di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni
lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti
dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;
b) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito
sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi;
2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul
piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi
nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni
che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1),
abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento
dei voti validi espressi.
Art.
76. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento
degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni
seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in
quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59,
61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste
e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del
verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero
delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente
della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati,
nel numero necessario per il più sollecito espletamento
delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato
e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà
allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto
dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Art. 17. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione
provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale
fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire
nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione
di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale.
La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;
a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi nell'àmbito della circoscrizione
abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati
alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato
esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua,
nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le
liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno
il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse,
dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto
per il numero di seggi già individuato ai sensi del
comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale
di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa
al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte
intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;
a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati
ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato
esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla
coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto
il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario
per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione,
con arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni
di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale
regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali
coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi
restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide
poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o
singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato
così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei
seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine,
per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1),
per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente.
La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta
il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.
7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama
eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto,
i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine
di presentazione.
8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi
possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio
elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte
della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede
mediante sorteggio.
Art. 17-bis D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla
L. 21-12-2005 n. 270)
1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise
l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo
17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
17, commi 2, 4, 5 e 6
Art. 18. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato
e dà immediata notizia alla segreteria del Senato,
nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali
del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci
sia portata a conoscenza degli elettori.
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un
esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato,
che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella
cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio
elettorale regionale, con facoltà agli elettori della
regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Art. 19. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito, nell'àmbito della
medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo
di lista.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito,
nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 8.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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MANTENIMENTO
DEL POSTO DEL LAVORO E ASPETTATIVE
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
88. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni
nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto
pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano
eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa
per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse
le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro
decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare,
detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari
della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica
sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e
relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta
di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione
presso cui erano in servizio al momento del collocamento in
aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare
non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire
promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente
attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di
stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che
non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del
divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto
della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare,
provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento
anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare
è considerato a tutti gli effetti periodo di attività
di servizio ed è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre,
per sé e per i propri familiari a carico, il diritto
all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione
previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente
prestato servizio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori
universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati
solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano
il trattamento di cui godevano.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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ELEZIONI
NELLE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE
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DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO
ADIGE
Art. 20. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta
e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige
è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli,
in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere
proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300
e da non più di 600 elettori del collegio. In caso
di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione
di candidatura è effettuata, insieme al deposito del
relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale
di Aosta;
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione
del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno
1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun
gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore
a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della
metà. Per le candidature individuali la dichiarazione
di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000
e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati
e delle candidature individuali è effettuata, insieme
al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria
della corte d'appello di Trento;
c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali
delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G
allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale
regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni
con l'intervento di tre magistrati.
Art. 20-bis D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla
L. 21-12-2005 n. 270)
1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato
può accettare la candidatura in più di un collegio
uninominale.
Art. 21. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza
del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate
dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità
ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di voti, è proclamato eletto
il candidato più anziano di età .
Art. 21-bis D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla
L. 21-12-2005 n. 270)
1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto
Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale
regionale procede alla determinazione della cifra elettorale
di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei
singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai
sensi dell'articolo 21.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data
dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi
uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti
i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi
dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati
viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto
ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il
totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente
per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori
da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così
ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi
sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi
in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio
è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti
sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti,
in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati
del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta
cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo
21.
Art. 21-ter D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla
L. 21-12-2005 n. 270)
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di
senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in
uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente
del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno
perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio
interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché
intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni
dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3
cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre,
il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di
non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto
cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio,
il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta
giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento
del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause
di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette
giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di
indizione delle elezioni.
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di
senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più
alta cifra individuale.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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PUNIZIONE
DEI REATI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DIVOTO
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Art. 27. D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 (modificato dalla L.
21-12-2005 n. 270)
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò
che non è disciplinato dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Art.
94. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei
modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per
la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento
degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione
di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse,
è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli
seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa
da lire 10.000 a lire 50.000.
Art.
95. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o
di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le
ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede
la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni
di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri
donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire
10.000.000.
Art.
96. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la
firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra
denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette,
concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno
o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando
l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata
sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore
per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi
o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi
elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la
firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal
firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura
o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto
denaro o altra utilità.
Art.
97. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un
suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione
di presentazione di candidatura od a votare in favore di una
determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi
dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura,
o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da
lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà
degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare
una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare
in favore di determinate liste o di determinati candidati,
o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione
di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è
punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni
e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art.
98. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il
ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico
potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie
attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere
gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione
di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore
od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati
o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000.
Art.
99. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione
di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da lire 600.000 a lire 3.000.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena
è della reclusione da due a cinque anni.
Art.
100. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare
svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero
esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il
risultato della votazione, è punito con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000 .
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede
o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni
elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce,
sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi
è punito con la reclusione da uno a sei anni. È
punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli
atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso
alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso
da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è
della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000
euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV
del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi
ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste
di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto
o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito
con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.
Art.
101. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi
usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione,
se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone
travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo,
o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone,
associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è
aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre
anni.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più
di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto
da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone,
pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da
tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva
l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative
norme del Codice penale.
Art.
102. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali,
s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula
dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino
a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione
o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini,
qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca,
è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire 400.000.
Art.
103. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale
o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione
elettorale è punito con la reclusione fino a due anni
e con la multa fino a lire 100.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non
può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato
diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale, e chi dà il voto in più
sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi,
è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con
la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente
come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi
da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso
il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
Art.
104. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha
il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere
a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere
da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia
rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino
a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro
che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono
puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od
omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento
delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle
elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione
dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione
da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire
4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene
alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la
reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali,
di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone
o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche
temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette
anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni
.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire
nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di
elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono
il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare
un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale
è punito con la pena della reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
sino a lire 4.000.000.
Art.
105. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto
comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi
sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena
è diminuita della metà.
Art.
106. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
L'elettore che sottoscrive più di una candidatura
nel collegio uninominale o più di una lista di candidati
è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro.
Art.
107. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario
comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della
distribuzione dei certificati che violano le disposizioni
di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino
a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.
Art.
108. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi
previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente,
scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano
di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento
del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire
1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio
che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano
termine le operazioni elettorali.
Art.
109. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta
nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto
comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è
punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è
confiscata.
Art.
110. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è
punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
600.000.
Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente
che non distacca l'appendice dalla scheda.
Art.
111. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce
di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art.
112. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali,
compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti
dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio
direttissimo.
Art.
113. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice
applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione
dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto
elettorale e di eleggibilità è pronunziata per
un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione
della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite
nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti
dal presente testo unico.
Art.
114. D.P.R. 30-3-1957 (decreto modificato dalla L. 21-12-2005
n. 270), richiamato nell'art. 9 del D.Lgs. 20-12-1993 n. 533
L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi
per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni
contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della
Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente
i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
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NOTE
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TUTTO CHIARO?
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